Circolari

Ministero del Lavoro Circolare in merito alle modalità di attuazione delle verifiche periodiche (DM 11 aprile 2011)
Circolare n° 22/2013 » 27.03.2013
Facciamo seguito alle nostre circolari n. 28 del 20.06.2012 e 39 del 3.10.2012 per comunicare che il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’allegata circolare di chiarimento (n. 9 del 5 marzo 2013), relativa all'attuazione del DM 11 aprile 2011 concernente la disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.
Ricordiamo che il Ministero del lavoro ha emanato su questo tema altre quattro circolari di chiarimento: la n. 21/2011, che recava primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati; la n. 11/2012; la n. 22/2012, relativa alla trasmissione dei dati dal Ministero del lavoro ad INAIL ed ASL; la n. 23/2012.
Verbali di verifica
Il Ministero del lavoro ribadisce che i modelli relativi alla "scheda tecnica" di identificazione dell'attrezzatura ed ai "verbali di verifica periodica" da adottare (a cura dell'INAIL/ASL o dei soggetti abilitati) devono essere conformi a quelli previsti dall'allegato IV al DM 11 aprile 2011. La circolare precisa, inoltre, che non è necessaria la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato, pur essendo previsti entrambi sulla modulistica allegata al decreto.
Comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato
La circolare precisa che, qualora siano decorsi i termini temporali (di 60 o 30 giorni previsti rispettivamente per la prima o per le verifiche successive) ed i soggetti titolari non abbiano effettuato le verifiche, il datore di lavoro deve comunicare "nel più breve tempo possibile" al soggetto titolare della funzione (INAIL o ASL) il nominativo del soggetto abilitato cui ha affidato la verifica.
Regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n.23/2012 non marcate CE (quali ad esempio le macchine agricole raccoglifrutta)
La circolare chiarisce la disciplina relativa alle attrezzature in oggetto (ponteggi sospesi motorizzati): quelle non marcate CE, immesse sul mercato prima del 31/12/1996, rimangono soggette al collaudo (DM 4/3/82). Occorre tuttavia distinguere due ipotesi:
qualora non siano state ancora immatricolate, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata all'INAIL ed il successivo collaudo (trascorsi i 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL) potrà essere effettuato da parte di un tecnico (ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, come previsto dall'art. 4 del DM 4 marzo 1982). Al termine del collaudo, le attrezzature restano soggette al regime delle verifiche periodiche successive, di competenza delle ASL;
qualora, invece, queste attrezzature siano già state regolarmente messe in servizio, secondo il regime previgente la marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche, per le stesse si applica il regime delle verifiche periodiche successive alla prima, di competenza delle ASL.
Qualora le stesse attrezzature siano marcate CE, ma non siano mai state sottoposte a verifiche, rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al DM 11 aprile 2011.
IVA
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che le attività di verifica periodica - sia dei soggetti titolari della funzione che di quelli abilitati - rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
Controlli previsti dall'art. 71, comma 8 del Dlgs 81/08 ed indagini supplementari
Il Ministero del Lavoro ha precisato che i soggetti abilitati, essendo qualificati dalla legge come incaricati di pubblico servizio, non possono effettuare i controlli che il datore di lavoro deve eseguire secondo quanto previsto dall'art. 8 del Dlgs 81/08 e "le indagini supplementari" previste dal DM 11 aprile 2011 (all. II, punto 2, lett.c).
Tariffe - decreto dirigenziale del 23/11/2012
Con riferimento alle tariffe per l'esecuzione delle verifiche periodiche, definite con il Decreto Dirigenziale del 23/11/2012 (allegato) la circolare ribadisce che le stesse si intendono omnicomprensive di tutte le spese, escluse solamente le imposte.
Facoltà di avvalersi dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 11 aprile 2011, da parte dei soggetti titolari della funzione
Ricordiamo che il soggetto abilitato che richiede l'iscrizione negli elenchi istituiti presso l'INAIL o le ASL si impegna al rispetto dei termini temporali previsti per effettuare le verifiche periodiche. La circolare precisa che i soggetti abilitati non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione (INAIL ed ASL).
Data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche periodiche
I termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche (60 e 30 giorni) decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento della tariffa. A questo proposito ricordiamo che la circolare n. 11/2012 individua il momento dal quale decorre il termine (data di invio del fax; data di consegna della raccomandata sulla ricevuta; data di invio della PEC; data di protocollo di arrivo della posta ordinaria, raccomandata semplice o e-mail, etc..).
La circolare in esame chiarisce, inoltre, se alcune attrezzature rientrino o meno nel regime delle verifiche periodiche:
carrelli elevatori a forche (muletti) (punto 7)
Queste attrezzature non rientrano nel regime delle verifiche periodiche. L'esclusione è stata fortemente richiesta, in particolare, da Confindustria per superare la non corretta interpretazione della dicitura "apparecchiature sollevamento materiali", presente nell'allegato VII del Dlgs 81/08. La circolare precisa, inoltre, che per apparecchiature di sollevamento materiali si intendono quelle a funzionamento discontinuo destinate "a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa". Ovviamente, qualora i carrelli elevatori abbiano anche la funzione appena descritta (attraverso accessori previsti dal fabbricante), questi restano assoggettati al regime delle verifiche periodiche;
argani installati su aerogeneratori (punto 4)
Rientrano nel regime delle verifiche periodiche, in quanto dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione;
loader aeroportuali (punto 5) - piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari
Sono esclusi dal regime delle verifiche periodiche, poiché svolgono la funzione di trasportare e movimentare carichi in quota, accompagnati dall'operatore, e non sono destinati a portare operatori in quota per effettuare attività di manutenzione, riparazione o ispezione;
attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti (punto 6)
Si tratta di attrezzature escluse dal regime delle verifiche periodiche poiché non si configurano come apparecchi di sollevamento (secondo la stessa definizione sopra riportata per i carrelli elevatori a forche).
Ricordiamo che l'ultimo elenco dei soggetti abilitati è stato pubblicato con Decreto Dirigenziale del 9 dicembre 2012.
Distinti saluti.
» Firma Giancarlo Cipullo Responsabile Area Lavoro e Sicurezza | Autore RU» Carta intestata
Circolari recenti
Circolare n° 25
IVA. Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto: le prove dell’effettivo utilizzo nell’U.E.
27.11.2020 Leggi tuttoCircolare n° 24
IVA. Detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione;
Temi di attualità relativi ai modelli di...
Circolare n° 23
IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi; Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società...
17.11.2020 Leggi tuttoCircolare n° 022/2020
Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002; Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni.
Circolari...
Circolare n° 021/2020
Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844.
Circolare ASSONIME.
Pagina 2 di 185 pagine < 1 2 3 4 > Last › Pagina precedente Pagina successiva